
Nel grande teatro post-Calciopoli, la scena più surreale va in scena 14 anni fa, il 4 luglio del 2011. Gli attori? Giancarlo Abete, presidente FIGC, e Stefano Palazzi, procuratore federale. Il bersaglio? Massimo Moratti, reo non di aver fatto, ma di non voler fare: rinunciare alla prescrizione sportiva.
Già l’espressione suona grottesca. Ma come, direte voi?
La prescrizione è un principio di legge, una garanzia. Non un’opzione da attivare o disattivare come il VAR. Eppure, a cinque anni dai fatti, quando tutto è stato giudicato, condannato e storicizzato, ecco che spunta la farsa: “Inter, volete sottoporvi spontaneamente a un processo che non possiamo più istruirvi legalmente?”
La richiesta che capovolge il diritto
La prescrizione sportiva, come quella penale, non è un’amnistia. È una tutela contro i processi eterni.
Nel 2006, l’Inter non fu deferita. Le intercettazioni che coinvolgevano Moratti (quelle famose chiamate con Bergamo) non emersero perché non contenevano alcun elemento illecito. Non c’era alcun sistema, nessuna rete, nessun “mondo di mezzo” arbitrale da parte nerazzurra.
Ma quando nel 2011 Palazzi pubblica una relazione piena di “condizionali” e “se” — “se non ci fosse la prescrizione…”, “si potrebbe ipotizzare…”, “forse ci sarebbe un illecito” — ecco che la politica si muove.
Abete, timoroso della furia juventina (che non si era mai placata), fiuta la possibilità di un gesto simbolico per “bilanciare” moralmente Calciopoli. Ma non potendo fare nulla sul piano giuridico, si affida a un marchingegno grottesco: chiedere a Moratti di autoaccusarsi, o quantomeno di auto-processarsi.
Un teatro per riscrivere la storia
La richiesta non è mai stata neutrale. È nata da una pressione ambientale fortissima. La juventus di Andrea Agnelli stava cercando una riabilitazione postuma, dopo aver perso su ogni fronte legale. Il mantra era uno solo: “Tutti facevano così. E allora perché solo noi?”
L’obiettivo non era punire l’Inter, ma sporcargli la memoria. Far passare l’idea che “se anche loro sono colpevoli, allora nessuno è innocente”. La banalizzazione del male, versione pallonara.
In questo contesto, Abete e Palazzi hanno scelto la via più comoda: spostare la responsabilità sulla vittima. Moratti non ha mai fatto pressioni, non ha scelto arbitri, non ha guidato alcun sistema. Ma improvvisamente viene messo sotto il riflettore dell’equivalenza morale.
Una richiesta giuridicamente scorretta, eticamente pericolosa
L’azione della FIGC è doppiamente discutibile:
Sul piano giuridico, è una violazione del principio di non colpevolezza. Se non c’è stato processo, non c’è condanna. E non si può chiedere a nessuno di rinunciare al proprio diritto solo per placare l’opinione pubblica.
Sul piano etico, è un’operazione di delegittimazione. Perché insinua il dubbio in assenza di prove, getta ombre su chi ha denunciato, e cerca un capro espiatorio simbolico per tenere buoni gli sconfitti di Calciopoli.
Moratti, l’unico a non dover dimostrare nulla
Moratti, con la sua solita sobrietà, rifiuta. Non per arroganza, ma per coerenza.
“Rinunciare alla prescrizione significherebbe ammettere qualcosa che non ho fatto.”
E ha ragione. Perché in questa vicenda, l’unico a non dover giustificare nulla è proprio lui.
È stato l’unico presidente ad appoggiare il lavoro della magistratura. L’unico a non intrattenere rapporti opachi con i designatori. L’unico a vincere sul campo e nei tribunali.
Quella richiesta dice più su chi la fece, che su chi la ricevette
Il tentativo di Abete e Palazzi di indurre l’Inter a “rinunciare alla prescrizione” è uno di quei momenti in cui il diritto si piega alla politica, e la giustizia diventa teatrino.
Volevano riscrivere la storia. Volevano un gesto per dire: “Vedete? Anche loro non sono così puri.”
Ma non funziona così. La verità non si negozia, e la memoria non si sporca per comodità.
Perché l’Inter non è uscita pulita da Calciopoli per fortuna.
Ma per scelta. Una scelta che altri, ancora oggi, non riescono a perdonarle.
Ecco una memoria difensiva formale che contesta, punto per punto, il documento Palazzi intitolato “L’Inter violò l’articolo 6”.
Contestazione integrale del documento “Palazzi – L’Inter violò l’art. 6”
Premessa
La presente memoria intende confutare, punto per punto, le argomentazioni contenute nel documento prodotto dal Procuratore Stefano Palazzi nel 2011, relativo al presunto coinvolgimento dell’F.C. Internazionale Milano in condotte ascrivibili all’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva (2005), ovvero in “illecito sportivo”.
Tale analisi evidenzia gravi forzature interpretative, omissioni probatorie e una costruzione logica deduttiva priva di fondamento oggettivo.
📌 1. L’applicazione impropria dell’articolo 6
Tesi di Palazzi: l’Inter, nella persona di Giacinto Facchetti, avrebbe realizzato un “sistema di condizionamento” volto ad assicurarsi vantaggi in classifica, assimilabile all’illecito sportivo ex art. 6.
Confutazione:
• L’articolo 6, comma 1 (2005):
“Costituisce illecito sportivo qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara…”
→ Non vi è alcuna prova concreta che dimostri la manipolazione di una gara da parte dell’Inter.
→ Nessuna designazione arbitrale è mai risultata viziata da pressioni o accordi.
• La giurisprudenza sportiva ha più volte ribadito che la mera interlocuzione con i designatori arbitrali non costituisce illecito, in assenza di effetti concreti (cfr. Corte di Giustizia Federale, sent. juventus 2006).
📌 2. La presunta “rete consolidata di rapporti”
Tesi di Palazzi: l’Inter avrebbe intrattenuto contatti abituali con i designatori, simili a quelli imputati ad altri club.
Confutazione:
• Il “rapporto consolidato” non è di per sé illecito.
→ Nessuna delle telefonate tra Facchetti e Bergamo/Pairetto contiene indicazioni di pressioni, intimidazioni o istruzioni tecniche su griglie o arbitri specifici.
• Al contrario, emerge un tono formale e deferente, ben distante dai toni imperativi usati da altri soggetti (cfr. intercettazioni Moggi, Giraudo, Bergamo).
📌 3. Le griglie arbitrali e l’accusa su Collina
Tesi di Palazzi: la richiesta dell’arbitro Collina è un indizio di condotta illecita.
Confutazione:
• La perizia fonica ha stabilito che fu Bergamo il primo a nominare Collina, non Facchetti.
→ Quindi, nessuna “richiesta” finalizzata a ottenere un vantaggio, ma un colloquio informale e reattivo.
• La preferenza per un arbitro di comprovata neutralità non può configurare illecito.
→ Se chiedere Collina è illecito, chiedere arbitri più compiacenti (come accertato per altre squadre) dovrebbe esserlo di più.
📌 4. La prescrizione come surrogato della colpevolezza
Tesi di Palazzi: l’Inter è responsabile, ma non punibile solo per effetto della prescrizione.
Confutazione:
• La prescrizione non equivale a sentenza di colpevolezza.
→ La giustizia sportiva non ha mai deferito né sanzionato l’Inter, nonostante l’accesso agli atti avvenuto nel 2010.
→ Non si può colmare l’assenza di prove con un giudizio “morale”.
• Come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio, sent. 2010), in assenza di procedimento formale, non si può costruire retroattivamente un impianto accusatorio per meri scopi narrativi.
📌 5. Nessun vantaggio in classifica dimostrabile
Tesi di Palazzi: le condotte dell’Inter sarebbero state finalizzate a ottenere vantaggi.
Confutazione:
• La stagione 2004/05 si concluse con l’Inter al terzo posto, con un rendimento arbitrale altalenante, spesso sfavorevole.
→ Nessuna correlazione fra le telefonate e risultati concreti.
• Nessuna partita è stata oggetto di indagine per alterazione, a differenza di quanto accaduto per altri club (cfr. juve–Lazio, Reggina–juventus, ecc.).
📌 6. Assenza di strumenti occulti o sistemi paralleli
Tesi di Palazzi: anche l’Inter avrebbe agito per “influenzare” il sistema arbitrale.
Confutazione:
• L’inchiesta non ha rilevato schede estere, centralini riservati, circuiti paralleli come nel caso Moggiopoli.
→ La condotta dell’Inter fu alla luce del sole, senza clandestinità.
• La Procura di Napoli non ha mai chiesto rinvii a giudizio per dirigenti nerazzurri, né nel penale né nel sportivo.
📌 Conclusione
Il documento Palazzi presenta un’interpretazione ideologica, non giuridica della responsabilità. Le accuse mosse all’Inter:
• Si basano su sospetti, deduzioni soggettive e ricostruzioni forzate.
• Non trovano riscontro in atti concreti né in norme giuridicamente applicabili al caso.
L’art. 6 richiede un quid pluris, ovvero un atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, che qui è totalmente assente.

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